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BLOCCO “SFRATTI” (Consiglio dei Ministri 26.6.2009) 

Giunge il 24° blocco (a far tempo dal 1978). La sospensione dell’esecuzione opera per gli sfratti per finita locazione riguardanti immobili adibiti all’uso abitativo ed avrà luogo sino al 31.12.2009. 

Potranno fruirne gli inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:

- persone ultrasessantacinquenni

- malati terminali

- portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento

e che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.

 La sospensione opera nei seguenti Comuni:

1) Comuni capoluogo di provincia

2) Comuni, confinanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a 10.000 abitanti

3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03)

 La sospensione dell'esecuzione scatta in concreto a seguito della presentazione “alla cancelleria del Giudice procedente” o all’Ufficiale giudiziario procedente dell’autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti.

 Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore – oltre all'Istat e agli oneri accessori – un canone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale maggior danno) e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria avanti il Giudice.

 Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.

 Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all’inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di "necessità sopraggiunta dell'abitazione".

 Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

27 giugno 2009                                                 

Avv. Raffaele Specchi       
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