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Impianti termici 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10.6.2009, ed in vigore dal 25.6.2009, contiene il Regolamento  di  attuazione  dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005, n. 192, concernente attuazione  della  direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

Il testo prevede che in tutti gli edifici esistenti, con un numero di unità abitative superiore a 4 e comunque nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. 

In caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, “ove tecnicamente possibile”, occorre intervenire per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre “soluzioni impiantistiche equivalenti”, che dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica sopra citata. 

I controlli sugli impianti di riscaldamento avranno luogo:

a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;

b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;

c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

25 giugno 2009.

                                                                           Avv. Raffaele Specchi

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