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Modifiche riguardanti la prescrizione biennale delle spese condominiali ed il limite al pagamento anticipato del canone
Con l’art. 24, d.l. n. 112 del 25.6.08 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 6.8.’08), sono stati abrogati l’art. 6, comma 4, l. n. 841 del 22.12.’73, e l’art. 2-ter, d.l. n. 236 del 19.6.’74, convertito dalla l. n. 351 del 12.8.74.
La prima disposizione prevedeva la prescrizione biennale del diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti a carico del conduttore.
La seconda comminava la nullità delle clausole contrattuali di corresponsione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi.
Si tratta di norme contenute in provvedimenti che regolavano, in via transitoria, una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della l. n. 392 del 27.7.’78 (c.d. legge sull’equo canone). Ciò nonostante, la giurisprudenza le considerava ancora in vigore.
L’espressa abrogazione restituisce finalmente chiarezza al quadro normativo, consentendo alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione.
L’abrogazione lascia immutata la situazione, tuttavia, per i contratti di locazione “agevolati” (per come la legge definisce testualmente i contratti di tre anni, più due, di cui all’art. 2, comma 3, l. 431/’98) che, in ogni caso, devono conformarsi ai tipi di contratto di cui agli allegati “A” e “B” del D.M. 30.12.’02.
05 giugno 2009. Avv. Raffaele Specchi
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