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BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sino al 31 dicembre 2011 sarà possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano, tra queste, oltre alle spese sostenute per la eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.
La detrazione per la elimininazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
La sostituzione di gradini con rampe può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione sussiste anche in caso di realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
Nell’appalto dei lavori si applica l’aliquota iva agevolata del 4% invece che del 20%.
La detrazione non si applica alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure egualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse, beni questi inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici ed informatici per i quali sussiste già la detrazione del 19%.
16 maggio 2009.
Avv. Raffaele Specchi
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