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AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONI NON ABITATIVE 

Per effetto della legge n. 14/2009 il locatore ha oggi facoltà di pattuire nei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo un aggiornamento del canone nella misura del 100 per cento delle variazioni istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.  

La suddetta facoltà è concessa per i contratti con durata superiore a quella minima stabilita dalla legge. Resta quindi fermo al 75 per cento l’incremento massimo dell’aggiornamento del canone nelle locazioni con durata uguale o minore di quella prevista dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978, vale a dire di 6 anni, o di nove anni (uso alberghiero). 

Occorre rammentare che la richiesta dell’aggiornamento del canone continua a configurarsi come un onere del locatore, al cui adempimento è legato il suo diritto ad ottenere l’aggiornamento.  

Le pattuizioni aventi ad oggetto veri e propri aumenti del canone devono ritenersi nulle in quanto dirette ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma di legge.

9 maggio 2009

                                                                           Avv. Raffaele Specchi

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