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PRIVACY nei contratti di locazione:
vietata la diffusione a terzi dei dati personali del conduttore
Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 28 novembre 2008, ha affermato che non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un affittuario.
Il suddetto principio è stato espresso dal Garante nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita violazione dei suoi diritti alla riservatezza attraverso l'avvenuta diffusione di dati personali a sé riferiti (nel dettaglio, la notizia relativa alla scadenza prossima del contratto di locazione in essere con il condominio).
Il Garante per la protezione dei dati personali ha considerato che la diffusione della disdetta, avvenuta a mezzo affissione nella bacheca condominiale, lede il diritto alla privacy, atteso che l'avviso avrebbe potuto essere comunicato agli altri condòmini con modalità alternative all'affissione nella bacheca condominiale, quali l'inserimento nelle cassette postali di una comunicazione individualizzata tale da non rendere edotti soggetti estranei alla compagine condominiale di vicende personali riconducibili al conduttore.
Secondo il Garante la violazione di siffatta cautela rende la comunicazione dell’amministratore condominiale difforme alla disciplina di protezione dei dati personali e segnatamente del principio, codificato, di pertinenza e non eccedenza.
20 aprile 2009.
Avv. Raffaele Specchi
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