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IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

 La Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2009, n. 13, illustra il trattamento tributario applicabile dall’1.1.2009 al servizio di scambio sul posto (Ssp), tramite il quale i titolari di impianti fotovoltaici – a seguito della Deliberazione 3.6.2008, n. 74 dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas – conferiscono tutta l’energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (Gse) ed acquistano nel contempo presso il fornitore competente territorialmente l’energia necessaria ai propri fabbisogni.

 Il costo sostenuto per l’acquisto di energia è successivamente rimborsato dal Gse tramite un contributo in conto scambio, pari al minore tra il controvalore dell’energia conferita a suo tempo e il valore di quella prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell’Iva versata.

Alla luce di tali premesse, l’operazione di scambio sul posto concretizza un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente conferisce al Gse l’energia autoprodotta, in cambio del contributo in conto scambio, che assume natura di corrispettivo. Gli utenti percettori, quindi, si configurano come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle obbligazioni fiscali già illustrate con la C.M. 19.7.2007, n. 46/E.

 In particolare, laddove l’utente sia una persona fisica od un ente non commerciale, nel caso di impianti posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, fino a 20 kw di potenza, l’immissione di energia in rete non concretizza un’attività commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gse non assume rilevanza fiscale.

 Se l’impianto è di potenza superiore a 20 kw, al contrario, l’energia prodotta ed immessa in rete è considerata frutto di attività commerciale ed il contributo in conto scambio assume natura di corrispettivo rilevante sia ai fini dell’Iva sia delle imposte dirette e l’utente dovrà, perciò, emettere la relativa fattura nei confronti del Gse. A questa conclusione si giunge anche nel caso di impianti diversi, non a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.

Anche se l’utente è imprenditore, soggetto passivo Ires o lavoratore autonomo, il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’Iva sia delle imposte dirette , con conseguente obbligo di emissione della fattura nei confronti del Gse. Peraltro, il lavoratore autonomo – essendo tale corrispettivo relativo ad un’attività diversa da quella professionale esercitata – dovrà tenere anche una contabilità separata per la produzione e la cessione di energia, ex art. 36, co. 2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, oltre che fatturare al Gse l’importo percepito.

 15 aprile 2009 

                                                                           Avv. Raffaele Specchi

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