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CESSIONE DI IMMOBILE RUSTICO – PLUSVALENZA 

Con Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2009, n. 23, la compravendita di un fabbricato rustico, avvenuta entro il quinquennio dalla sua realizzazione, produce una plusvalenza imponibile in quanto il fabbricato, essendo esistente ai sensi dell’art. 2645-bis, co. 6, c.c., è riconducibile alla nozione di «immobile costruito» dell’art. 67, co. 1, lett. b), D.P.R. 22.12.1986, n. 917, relativa agli immobili ceduti entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. 

Al fine di verificare il momento da cui inizia a decorrere il computo del quinquennio, occorre fare riferimento al momento in cui il fabbricato è stato realizzato e cioè al momento in cui è venuto ad esistenza ex art. 2645-bis, co. 6, c.c. (deve esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere completata la copertura). 

L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti civilistici sopra indicati, deve essere provata, anche attraverso la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione. 

10 aprile 2009 

                                                                           Avv. Raffaele Specchi

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