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SICUREZZA SUL LAVORO
Sospensione dell'attività imprenditoriale

 La Circolare n. 30 del 12 novembre 2008 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche sociali offre chiarimenti sulla definizione di "micro-impresa" ed istruzioni operative al fine di uniformare l'azione del personale ispettivo relativamente alla sospensione dell'attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che, nell'articolo 14, fornisce disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevedendo anche l'adozione del provvedimento di sospensione.

Con riguardo al campo di applicazione soggettivo, si chiarisce il concetto di micro-impresa, non contemplato nell'ordinamento italiano, definendolo, secondo una nozione a-tecnica come "realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente" ed in questo caso è ribadita l'opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione a meno che il lavoratore interessato svolga attività particolarmente rischiose.

La circolare fornisce importanti precisazioni anche riguardo alla decorrenza del provvedimento di sospensione specificando, tra le altre cose, che il termine delle ore 12.00 del giorno successivo da cui decorre l'efficacia del provvedimento sarà utile all'ispettore per una più attenta valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento stesso e anche per far fronte alle eventuali anomalie di gestione telematica delle comunicazioni di assunzione, ma è specificato che le comunicazioni di assunzione dovranno essere comunque antecedenti rispetto al primo accesso ispettivo.

7 aprile 2009 

                                                                           Avv. Raffaele Specchi

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