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USI CIVICI - Legge della Regione Siciliana del 3 marzo 2009, n. 1
La legge regionale in oggetto dispone che, per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto la destinazione di terreni agrari - per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni - la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli occupanti che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Nel concedere la legittimazione, il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
Le disposizioni della nuova legge regionale si applicano ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiario dell'atto.
11 marzo 2009
Avv. Raffaele Specchi
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