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ICI – fabbricati rurali  

La Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 207/08 avente per oggetto la proroga di termini. 

Le disposizioni concernenti l’esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali sono definitive. Il testo del comma 1-bis, dell’articolo 23, del d.l. 207/08, coś come introdotto dal Parlamento in sede di conversione, è il seguente: 

Art. 23 

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni. 

2 marzo 2009
                                                                                     Avv. Raffaele Specchi

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