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ICI

Agevolazioni "prima casa" e unità immobiliari pluripiano

 Con sentenza del 29.10.2008, n. 25902, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di ICI specificando che il contemporaneo utilizzo di due unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se ubicate su piani differenti, non costituisce ostacolo all'applicazione, per entrambe, dell'aliquota agevolata prevista per la "prima casa", a condizione che per tutte e due sussista l'utilizzo come dimora abituale del contribuente, ferma restando la spettanza su una sola unità della detrazione prevista dall'art. 8, c. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 504. 

La sentenza del Supremo Collegio estende sostanzialmente i benefici cd. "prima casa" anche alla normativa locale Ici, pur dovendo ricorrere le particolari condizioni sopra sinteticamente enunciate. 

Il concetto di "abitazione principale", per la Suprema Corte, risulta svincolato da quello di unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati. In tale contesto normativo l'accatastamento unitario - argomenta la Corte - risulta un "mero escamotage fattuale", non rispettoso della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad "abitazione principale" (favore peraltro confermato dalla previsione, a decorrere dall'anno 2008, dell'"esenzione" totale dell'imposta in oggetto sull'abitazione principale, disposta dall'art. 1, D.L. 27.5.2008, n. 93, conv. con modif. dalla L. 24.7.2008, n. 126). 

In conclusione, occorre rammentare quanto segue:

- che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione, per una sola unità;

- che l'agevolazione compete, nei casi di specie, a condizione che l'alloggio coś realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella tipologia degli alloggi "non di lusso".

 

                                                                           avv. Raffaele Specchi

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