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Domanda n. 23:
Quali sono i quorum per la validità delle deliberazioni in seconda convocazione?

Risposta:
In tema di deliberazioni condominiali, l'articolo 1136 del codice civile, ai commi 1 e 2, prevede un doppio quorum costitutivo ed un doppio quorum deliberativo, con l'espressa menzione che i voti favorevoli devono rappresentare la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore; il comma 3 fissa implicitamente il quorum di presenza a un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del valore, ponendo lo stesso doppio quorum come limite minimo per la validità delle deliberazioni.  

E' evidente, perciò, che in caso di partecipazione all'assemblea di un solo terzo dei condomini, la deliberazione sarà valida se approvata all'unanimità, mentre in caso di più nutrita partecipazione, la deliberazione sarà soggetta comunque al raggiungimento, da parte della maggioranza dei votanti a favore, del doppio quorum. Non è, infatti, sufficiente che la maggioranza dei votanti a favore sia rappresentativa di almeno un terzo del valore, ma è necessario altresì che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non siano rappresentativi di un valore maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori, occorrendo cioè che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore, ma anche relativamente al valore del bene da essi rappresentato.  

                                                                           avv. Raffaele Specchi

 

 

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