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Confisca e sanzioni penali in caso di cessioni a soggetti clandestini
In data 23 maggio 2008, con il D.L. n. 92, è stata introdotta una norma a modifica del d.lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in forza della quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ceda a titolo oneroso un immobile, di cui abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni confiscati, ove disposta, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
31 maggio 2008
avv. Raffaele Specchi
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