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RAPPORTI “DORMIENTI” E DEPOSITI CAUZIONALI
ISTRUZIONI DELLA CONFEDILIZIA

I titolari di libretti al portatore e di certificati di deposito esistenti prima del 17 agosto 1997 ed utilizzati per costituire depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione, devono comunicare al più presto – e comunque entro il 17 agosto 2008 – la propria intenzione di voler mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione – da farsi nei confronti della banca interessata o di uno degli altri intermediari (quali poste e assicurazioni) – consentirà di evitare che il rapporto in questione sia definito “dor-miente” e che le somme depositate siano versate nel fondo statale per il rimborso dei risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.

La procedura proposta dalla Confedilizia è stata condivisa dal Ministero dell’economia e delle finanze, che – rispondendo ad un interpello della Confedera-zione – ha ritenuto che attraverso la stessa sia possibile superare il problema dato dalla peculiarità dei depositi cauzionali. La normativa considera infatti “dormienti” i rapporti non movimentati per un periodo di tempo di dieci anni, ma sui depositi cau-zionali nessuna movimentazione è di fatto possibile, per la funzione stessa di tali strumenti (destinata ad operare solo al termine dei contratti, molti dei quali ultrade-cennali per legge o per rinnovo tacito). Di qui la soluzione prospettata dalla Confedili-zia ed avallata dal Ministero.

 

                                                        Comunicato Stampa

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