Come riferito nell’articolo del 26 aprile 2007, che è utile rileggere per un approfondimento della questione trattata, per gli immobili preesistenti all’8 ottobre 2005 (e cioè per gli immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto entro tale data), l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica previsto dalla normativa sul risparmio energetico, sorge solo in caso di compravendita (o di altro tipo di trasferimento a titolo oneroso) e non anche in caso di locazione.
Con riferimento a qualunque tipo di contratto di locazione, infatti, tale certificazione deve essere messa a disposizione dell’inquilino (o a quest’ultimo consegnata) solo nel caso in cui l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano “già dotati di attestato di certificazione energetica”, secondo le scadenze previste per le varie tipologie di immobili.
E’ quanto è emerso dai lavori del convegno della Confedilizia svoltosi a Piacenza.
12 marzo 2008
avv. Raffaele Specchi