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LOCAZIONE – NUOVO BLOCCO SFRATTI 

Estratto dal decreto mille proroghe:

Art. 22-ter

(Interventi in materia di disagio abitativo)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all’esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall’articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della stessa legge.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l’anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.

4. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decretolegge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 11,34 milioni di euro relativo all’anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell’anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell’anno 2009.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, il testo sopra riportato si applicherà nei seguenti Comuni: Augusta - Avola - Canicattini Bagni - Carlentini - Floridia - Lentini - Melilli - Noto - Palazzolo Acreide - Priolo Gargallo - Rosolini - Siracusa e Solarino.

Beneficiari sono gli inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano od abbiano nel proprio nucleo familiare:

- persone ultrasessantacinquenni

- malati terminali

- portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento 

e che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica a nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.

 Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore – oltre all'Istat e agli oneri accessori – un canone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale maggior danno) e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria avanti al Giudice.

Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all’inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di "necessità sopraggiunta dell'abitazione".

Nel periodo di sospensione, i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette.

 

27 febbraio 2008

                                                                                    avv. Raffaele Specchi

 

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