I privati non imprenditori hanno la possibilità di rivalutare fiscalmente il costo delle aree fabbricabili ed agricole possedute al 1° gennaio 2008, pagando l'imposta sostitutiva del 4%.
Possono formare oggetto di rivalutazione:
- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la cui cessione genera sempre plusvalenze imponibili;
- i terreni "lottizzati" o quelli su cui sono state eseguite opere per renderli edificabili;
- terreni, non edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, che generano plusvalenze imponibili in caso di rivendita nel quinquennio dall'acquisto, con esclusione comunque di quelli ricevuti in successione, non tassabili anche nel caso di vendita entro il quinquennio.
Il nuovo valore fiscale deve risultare da perizia redatta e giurata entro il 30 giugno 2008 - e comunque prima del realizzo della plusvalenza - da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili, nonchè dei periti iscritti alle Camere di commercio. Il rogito deve riportare il valore indicato nella perizia e tale valore sarà la base per la registrazione dell'atto e per il pagamento delle correlate imposte.
L'imposta, pari al 4% come detto sopra, va versata entro il 30 giugno 2008. E' consentito tuttavia rateizzare il versamento in due o tre rate di uguale importo, versando la prima rata entro il 30 giugno 2008 e le successive, maggiorate degli interessi al 3% annuo, entro il 30 giugno 2009 ed il 30 giugno 2010.
Per i beni posseduti in comunione, è consentito procedere alla rivalutazione anche soltanto da parte di alcuni dei comproprietari.
avv. Raffaele Specchi