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Le ristrutturazioni e gli interventi per il risparmio energetico
 

La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 sia le detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia che quelle previste per gli interventi sul risparmio energetico.

Con riferimento al condominio, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie possono essere effettuate sulle parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione è pari al 36% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro per ciascun anno, riferito alla singola unità immobiliare.

L’agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura e riguarda:

- interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni di fabbricati residenziali;

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze;

- costi di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

- interventi per la messa a norma degli edifici, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell’inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell’amianto;

- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti tra l’1.1.’08 e il 31.12.’10 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.6.’11.

Per quanto riguarda gli interventi per il risparmio energetico, la detrazione Irpef è pari al 55% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa che varia a seconda del tipo di intervento. La detrazione, a scelta del contribuente, può essere ripartita in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo.

                                                       

avv. Raffaele Specchi

 

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