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Ici: la denuncia di variazione è a carico del proprietario

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (12989/2007) il Comune non ha l'onere di controllare se si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile. Pertanto, le variazioni dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni Ici, che determinano un diverso debito d'imposta, devono essere tempestivamente denunciate dal proprietario degli immobili.

In sostanza, i possessori di beni immobili devono presentare una dichiarazione Ici con l'indicazione dei dati degli immobili posseduti. La dichiarazione Ici non va presentata necessariamente tutti gli anni e la prima dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non ci sono state delle variazioni (articolo 10, Dlgs 504/1992).

La dichiarazione va presentata per gli anni successivi se si verificano variazioni del seguente tipo:

  • immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione;
  • immobili con modificate caratteristiche (ad esempio, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, abitazione che ha smesso di essere utilizzata come principale ecc.);
  • immobili per i quali sono intervenute modifiche rispetto alla precedente dichiarazione;

Il decreto "Visco-Bersani" aveva previsto modifiche in materia di imposta comunale degli immobili: si intendeva sopprimere dal 2007 sia l'obbligo della dichiarazione o della denuncia di variazione, che quello della comunicazione Ici. Tuttavia, tali modifiche non entreranno in vigore fino alla effettiva operatività del sistema di fruizione e circolazione dei dati catastali (cosiddetto "catasto online"), da accertarsi con provvedimento dell'Agenzia del territorio.

 

18.09.2007

                                                                   avv. Raffaele Specchi

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