Spese di ristrutturazione su immobili
La certificazione dell’amministratore del condominio
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate avverte che la quietanza che l’amministratore del condominio deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
Si rammenta che, nel caso di titolarità di più appartamenti, da parte di un medesimo condòmino, il limite massimo di spesa (48.000 euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.
Inoltre, nella medesima quietanza, dovrà essere specificato l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36 per cento e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41 per cento.
Al riguardo, va detto che, al fine di individuare la percentuale di detraibilità (41 o 36), deve farsi riferimento alla data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione.
Pertanto, la detrazione dall’IRPEF del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con applicazione dell’aliquota IVA del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota IVA del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36 per cento.
La detrazione compete con riferimento al bonifico bancario da parte dell’amministratore, nel limite delle rispettive quote imputate da questo ai singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente alla data di effettuazione del bonifico.
08/06/2007
avv. Raffaele Specchi