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I fabbricati per i quali viene meno il requisito di ruralità devono essere dichiarati in catasto entro il 30 giugno 2007
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Il D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 36, assegna all'Agenzia del Territorio l'individuazione dei "fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto ...".
Gli uffici provinciali del Territorio provvederanno a richiedere ai titolari dei diritti reali su tali immobili "la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. La richiesta di aggiornamento avviene mediante notifica agli interessati.
L'attività di indagine dovrà essere svolta dall'Agenzia del Territorio attraverso informazioni fornite dall'AGEA; attraverso verifiche amministrative, telerilevamento e sopralluoghi sul terreno.
La regolarizzazione dei fabbricati rurali riguarda i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità ed i fabbricati in tutto o in parte non dichiarati in catasto.
La norma assegna al contribuente il termine di 90 giorni per esaudire la richiesta proveniente dall'organo di controllo. Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio all'iscrizione al catasto, con oneri a carico dell'interessato al quale, comunque, verranno notificati i relativi esiti.
Il requisito della ruralità spetta al fabbricato posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito. Tali soggetti devono avere la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese.
Ulteriori condizioni per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali riguardano i seguenti requisiti:
l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato od a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31.01.1994 n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della L. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633;
i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche dell'unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 non possono comunque essere riconosciuti rurali".
La stessa disposizione chiarisce che, ai fini fiscali, è riconosciuto carattere rurale anche alle costruzioni strumentali alle attività agricole, come a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
avv. Raffaele Specchi
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