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OBBLIGHI CONDOMINIALI: ritenuta del 4% sugli appalti e sui rapporti assimilati
La legge finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo di una ritenuta del 4% a cura del Condominio sui corrispettivi dovuti per prestazioni afferenti a contratti di appalto di opere e di servizi effettuate nell’esercizio di impresa (ad esempio: manutenzioni o ristrutturazioni dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici; attività di pulizia conferite in appalto, manutenzioni di caldaie, ascensori, giardini, piscine ed altre parti comuni dell’edificio).
Il Condominio era già sostituto d’imposta per i compensi pagati a professionisti ed a lavoratori dipendenti (ad esempio: portieri e pulitori dipendenti).
L’adempimento della ritenuta, laddove occorrente, è a carico dell’amministratore del Condominio, sia per quanto riguarda gli obblighi di versamento, sia per la certificazione e presentazione della dichiarazione mod. 770. Tuttavia, l’adempimento è a carico di uno qualunque dei condòmini laddove la nomina dell’amministratore non sia necessaria (cioè quando il numero dei condòmini non sia superiore a quattro).
Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’obbligo di effettuazione della nuova ritenuta interessa tanto il supercondominio (complesso immobiliare composto da più edifici, ciascuno dei quali è costituito in condominio) con aree, cose e servizi comuni, quanto il condominio parziale, che ha luogo nei casi di gestione separata di un bene destinato al servizio e/ godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio.
Il nuovo obbligo non si applica tuttavia alla comunione ereditaria sull’immobile e, più in generale, sono escluse le comunioni diverse da quelle che si costituiscono forzosamente sulle parti comuni degli edifici.
Non occorre operare ritenute nei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, ed inoltre nei contratti di assicurazione, trasporto e deposito.
E’ auspicabile che il legislatore escluda l’obbligo delle ritenute per i corrispettivi di modesta entità.
avv. Raffaele Specchi
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