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ATTENZIONE AI NUOVI ESTIMI
Nel Supplemento Ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia del Territorio con allegato l’elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.
Il comma 34, dell’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stato sostituito dal comma 339 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): detto comma 34, così come sostituito, detta disposizioni di prima applicazione del comma 33 del medesimo provvedimento e consente all’Agenzia del Territorio di provvedere ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto della variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al comma 33 (dichiarazioni all’AGEA).
I nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.
“Gli elenchi delle particelle interessate, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici provinciali dell’Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia alla pagina www.agenziaterritorio.gov.it”.
E’ da sottolineare la ristrettezza dei tempi a disposizione per il rispetto degli adempimenti fiscali, in relazione alle variazione dei redditi introdotte nella banca dati catastale: in considerazione dei tempi esigui a disposizione e degli inevitabili appesantimenti burocratici a carico dei contribuenti, si è auspicata la sospensione delle disposizioni per l’anno 2006.
Atteso che i nuovi redditi attributi alle particelle catastali hanno decorrenza, come è noto, dal 1° gennaio 2006 e che tali dati devono essere utilizzati per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2006 e per quella degli ICI 2007, si suggerisce che gli interessati, qualora rilevino che le qualità di colture catastali attribuite non siano coerenti con le specie vegetali effettivamente coltivate nel 2006, si attivino immediatamente presentando istanze di autotutela (che difficilmente tuttavia potranno essere evase in tempo), ovvero proponendo ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale degli immobili interessati (nel caso specifico decorrenti dal 2 aprile 2007).
29 aprile 2007
avv. Raffaele Specchi
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