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Certificazione energetica e contratti di compravendita e locazione

 

Il d.lgs. 29.12.’06, n. 311 prevede l’estensione graduale dell’obbligo di dotare della certificazione energetica anche gli edifici esistenti.

Tale obbligo decorre:

dall’1.7.’07 per gli “edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile”;

dall’1.7.’08, per gli “edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari”;

dall’1.7.’09 in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

La predetta certificazione, di validità decennale, redatta da un tecnico abilitato, deve essere allegata dal venditore “all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autentica”; diversamente, “il contratto è nullo”. Nullità, però, che “può essere fatta valere solo dall’acquirente”.

Con riferimento alla locazione, invece, tale certificazione deve essere messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata in copia “dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso”, solo nel caso in cui l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano “già dotati di attestato di certificazione energetica”. Anche in tale ipotesi, in caso di inadempienza da parte del locatore, “il contratto è nullo”. Nullità, comunque, che “può essere fatta valere solo dal conduttore”.

Per gli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di ristrutturazione integrale (intendendosi per tali gli edifici la cui costruzione o ristrutturazione è stata assentita in forza di richiesta presentata a partire dal 9 ottobre 2005), l’obbligo a carico del costruttore, come quelli a carico del locatore, di provvedere agli adempimenti relativi al contenimento energetico è già in vigore.

Per gli altri immobili saranno emanati decreti attuativi. Nell’attesa, l’attestato di certificazione energetica deve essere sostituito dall’”attestato di qualificazione energetica” o da “una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005”.

  26 aprile 2007

 

                                                                           avv. Raffaele Specchi

 


 
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